Adempimenti con particolare riferimento a quelli di cui agli artt. 142, 143, e 146 c.p.c.
Gli atti ai sensi degli articoli sopra citati devono essere notificati attraverso l'Ufficiale Giudiziario.
Gli atti in materia civile e commerciale da notificare allo stato del Vaticano ai sensi della Convenzione tra Italia e Città del Vaticano del 6 settembre 1932 devono essere depositati in duplice copia, da un soggetto legittimato, utilizzando il modulo allegato in calce.
L'Ufficio si occupa altresì delle autorizzazioni alla notifica di atti ai sensi dell'art. 71 della Legge n. 218/1995.
Per le notifiche allo Stato Vaticano è previsto l'utilizzo dello specifico modulo allegato.