Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione.
E' il certificato che attesta che un procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari poiché il responsabile del reato è rimasto non identificato. Tale certificato è richiesto solo ai fini assicurativi per ottenere il risarcimento. Si specifica che il Certificato di Chiusa Inchiesta non è necessario per i furti di autoveicoli (Art. 34 ter della Legge 24/03/2012 n. 27 ha introdotto l'art. 150 bis Decreto Legislativo 07/09/2005 n. 209).
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente. Per informazioni maggiori consultare la voce "Informazioni dovute a tutte le persone offese" all'interno della Sezione Notizie Vittime di Reato.
Può richiedere un permesso di colloquio al GIP (presso il Tribunale), allegando uno stato di famiglia o altro documento che dimostri il legame di parentela. Il Pubblico Ministero dovrà esprimere il suo parere, di regola sono ammessi al colloquio in carcere solo i congiunti prossimi.
Se la denuncia è stata già scritta e risulta completa in ogni sua parte può essere depositata all’Ufficio Ricezione Atti, tuttavia si consiglia di rivolgersi alle Forze dell’Ordine più vicine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.), le quali sapranno consigliare, raccogliere e verbalizzare una denuncia orale.
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai senzi sell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.
NON posso inviare gli esposti, le denunce, le istanze, le memorie, le notifiche e tutto ciò che si riferisce ad atti processuali (indagini preliminari e dibattimentali) provenienti da avvocati e da altri soggetti privati attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata presso gli specifici uffici atti a riceverli (ufficio denunce e ufficio deposito atti), ma devono essere depositati nelle forme di legge e, pertanto, non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336 - 340 c.p.p.. Le PA per l'invio degli atti possono avvalersi di: sw ufficiali di protocollo, posta elettronica ordinaria e certificata, consegna a mano ove indisponibili i predetti strumenti.
La Dichiarazione Sostitutiva è un istituto disciplinato dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000. Ogni cittadino, per ottenere un certo atto o provvedimento, in sostituzione di documenti che certificano determinati dati o requisiti può presentare alla Pubblica Amministrazione una dichiarazione sostitutiva. La richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di atti e di certificati riguardanti "stati, qualità personali e fatti" attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare è definita "illegittima" dall' art. 43 del D.P.R. 445/2000. Deve essere firmata dall'interessato e serve a comprovare i seguenti stati, qualità personali e fatti: 1. data e luogo di nascita; 2. residenza; 3. godimento dei diritti civili e politici; 4. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 5. stato di famiglia; 6. esistenza in vita; 7. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 8. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni; 9. appartenenza ad ordini professionali; 10. titoli di studio, esami sostenuti; 11. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 12. reddito e situazione o economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 13. assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto; 14. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 15. stato di disoccupazione; 16. qualità di pensionato e categoria di pensione; 17. qualità di studente; 18. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 19. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 20. situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestanti nel foglio matricolare dello stato di servizio; 21. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 22. di non essere a conoscenza di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 23. qualità di vivenza a carico; 24. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 25. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La Dichiarazione Sostitutiva è un istituto disciplinato dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000. Ogni cittadino, per ottenere un certo atto o provvedimento, in sostituzione di documenti che certificano determinati dati o requisiti può presentare alla Pubblica Amministrazione una dichiarazione sostitutiva. La richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di atti e di certificati riguardanti "stati, qualità personali e fatti" attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare è definita "illegittima" dall' art. 43 del D.P.R. 445/2000. Serve a comprovare tutti gli stati, le qualità personali, i fatti non espressamente indicati nell'art. 46. Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato è comprovato da chi ne chiede il duplicato, mediante dichiarazione sostitutiva, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per avviare il procedimento amministrativo di rilascio del. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Non si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal T.U. 245/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o un'arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, ai sensi dell'art. 75 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I certificati per i carichi pendenti devono essere richiesti alla Procura competente per territorio (circondario) rispetto al Comune dove si ha la residenza anagrafica.
Certamente e non è necessario specificare le finalità della richiesta
Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale; spesso coincide con la provincia, ma in taluni casi può comprendere anche altre porzioni di territorio, come per la Procura della Repubblica di Rieti che è competente anche per Fiano Romano, Nazzano, Ponzano Romano e Torrita Tiberina
E’ la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d’Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti; corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito. La competenza per materia è stabilita dagli artt. 69 e 70 dell'ordinamento penitenziario. La competenza per territorio è individuata dall'art. 677 del codice di procedura penale.
Anche se i tre termini possono risultare simili, in realtà sono organizzazioni ben distinte tra loro. Innanzitutto la Pretura non esiste più dal 1999: era un ufficio simile, per competenze, al Tribunale. La Prefettura è l'Ufficio Territoriale del Governo ed è rappresentata dal Prefetto, la cui figura istituzionale afferisce al Ministero dell'Interno. La Procura, invece, è l'Ufficio Giudiziario dove ha sede il Procuratore della Repubblica (Ministero della Giustizia).
La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente, invece, è esercitata dai magistrati che svolgono attività di "pubblico ministero" e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.