Le domande o gli esposti relativi alla nomina di un amministratore di sostegno o per le dichiarazioni di inabilitazione e di interdizione giudiziale devono essere depositate presso l'Ufficio Affari Civili
Soprattutto con riferimento alla nomina di un amministratore di sostegno si ricorda che il ricorso può essere promosso, oltre dal soggetto beneficiario, anche dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero, depositando la documentazione presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale Civile di Rieti in Largo Bachelet, 1. Per altre informazioni si può consultare il sito web del Tribunale di Rieti.
Si segnala, in particolare, ai sensi dell'art. 406 terzo comma c.c., che anche i Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza alla persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, possono presentare al Giudice Tutelare il ricorso, compilando l'apposito modulo disponibile presso la cancelleria del predetto Giudice.
L'istante, relativamente al beneficiario deve: