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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti

Certificato del Casellario Giudiziale richiesto dall'interessato

COS'E'

Il certificato del Casellario giudiziale richiesto dall'interessato è disciplinato dall'art. 24 T.U. 313/02 (come di recente modificato dal d.lgs. n.122/18 ). Esso riporta le condanne penali, i provvedimenti civili di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno definitivi, i provvedimenti amministrativi di espulsione, quelli relativi a pene accessorie incidenti sulla capacità del condannato nonchè i provvedimenti dell'esecuzione.

Il certificato riguardante il cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza di eventuali iscrizioni nel Casellario Giudiziale Europeo.

COME RICHIEDERE

La richiesta del certificato può essere presentata utilizzando l'allegato Modello 3 e deve essere sempre sottoscritta dall’intestatario del certificato (detto anche richiedente o interessato), unitamente a:

  • 1 marca da bollo da € 3,92 a titolo di diritto di certificato per il ritiro dei certificati senza urgenza (D.M. 09/07/2021 GU n.184 del 03.08.2021) e 1 marca da bollo da € 16,00 (L. 71/2013 - G.U. n°147 del 25/06/2013);
  • documento di identità in corso di validità (Decr. Dir. 01/08/2005) da esibire in originale.

Se la richiesta NON è presentata personalmente dall’intestatario del certificato o richiedente, occorrono anche:

  • delega del richiedente presentata in carta semplice o utilizzando il Modello 5. L'intestatario del certificato, o richiedente, in caso di certificato positivo, dovrà esplicitamente autorizzare il delegato al ritiro dello stesso;
  • copia del documento del richiedente - delegante.

Per i certificati del Casellario giudiziale non è ancora attivo il pagamento elettronico


Casi in cui il rilascio dei certificati è gratuito:

  • per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83);
  • per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73);
  • per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.);
  • per pratiche di divorzio e separazione (art. 19 L. 74/1987);
  • per ricorso avverso diniego ricongiungimento familiare per stranieri (art. 28 co. 6 L. 40/98).

Altri casi di esenzione dal bollo, con corresponsione dei soli diritti di certificazione, sono elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

L’utente che intenda usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo e/o dei diritti di certificato, produrrà idonea documentazione a dimostrazione di tale diritto (es.: numero del procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa, etc.).

Casi particolari di presentazione:

  • per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale;
  • per gli interdetti o i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, la domanda va presentata dal tutore o dall'amministratore che dovranno esibire il decreto di nomina;
  • la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta, o tramite un delegato. Nel caso in cui l’interessato non sia in possesso di documenti identificativi dovrà fare autenticare la firma apposta sulla propria richiesta di certificato dal direttore del carcere, dall’ufficio matricolare o dalla struttura terapeutica ospitante.
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