Il certificato del Casellario giudiziale richiesto dall'interessato è disciplinato dall'art. 24 T.U. 313/02 (come di recente modificato dal d.lgs. n.122/18 ). Esso riporta le condanne penali, i provvedimenti civili di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno definitivi, i provvedimenti amministrativi di espulsione, quelli relativi a pene accessorie incidenti sulla capacità del condannato nonchè i provvedimenti dell'esecuzione.
Il certificato riguardante il cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza di eventuali iscrizioni nel Casellario Giudiziale Europeo.
La richiesta del certificato può essere presentata utilizzando l'allegato Modello 3 e deve essere sempre sottoscritta dall’intestatario del certificato (detto anche richiedente o interessato), unitamente a:
Se la richiesta NON è presentata personalmente dall’intestatario del certificato o richiedente, occorrono anche:
Per i certificati del Casellario giudiziale non è ancora attivo il pagamento elettronico
Casi in cui il rilascio dei certificati è gratuito:
Altri casi di esenzione dal bollo, con corresponsione dei soli diritti di certificazione, sono elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
L’utente che intenda usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo e/o dei diritti di certificato, produrrà idonea documentazione a dimostrazione di tale diritto (es.: numero del procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa, etc.).
Casi particolari di presentazione: